Formazione generale e specifica sicurezza e salute

Formazione generale e specifica sicurezza e salute

La Formazione generale e specifica sicurezza e salute dei Dirigenti, Preposti e Lavoratori

Modalità di erogazione, possibili sanzioni ed eccezioni

Per quanto riguarda la formazione generale e specifica sicurezza e salute, la Conferenza tra lo Stato e le Regioni del 21/12/2011 è il punto di partenza che ha finalmente definito i contenuti e la durata dei Corsi per le diverse figure lavorative in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro, andando a dettagliare quanto era contenuto in modo assai generico all’interno dell’art 37 D.Lgs. 81/08. Ha innanzitutto sancito che il Datore di Lavoro deve avviare il Lavoratore alla partecipazione del corso entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.

Va specificato che solo con l’avvento, prima della Pandemia da COVID 19 (marzo 2020) e poi con l’approvazione dell’art. 9 bis del Disegno di Legge 2604/2022, è stato permesso l’utilizzo della videoconferenza sincrona per la parte specifica dei corsi a rischio MEDIO e ALTO (anche per altri corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche).

In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio i differenti scenari che possono presentarsi, partendo da una distinzione tra Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Le modalità di erogazione caso per caso

Vediamo nel dettaglio le diverse situazioni previste.
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Da sottolineare che:

  • Ad esempio, qualora all’interno di una attività a rischio BASSO vi siano lavorazioni che si configurano a rischio MEDIO o ALTO (es: cuoco in un’attività di ristorazione), i lavoratori che le svolgono devono frequentare il relativo corso di maggior durata.
  • Al contrario, se in una attività a rischio ALTO vi sono lavorazioni a rischio BASSO (es: impiegati amministrativi che non accedono ai Reparti Produttivi), la loro formazione potrà essere della durata ridotta prevista.
  • La Formazione specifica deve trattare primariamente i rischi presenti nell’attività lavorativa in questione.
  • Gli Attestati pregressi di Formazione specifica di un Lavoratore neoassunto sono validi a condizione che siano riferibili al Codice ATECO dell’attività dove viene a lavorare; diversamente dovrà partecipare al corso di formazione specifica.

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Da sottolineare che:

  • Proprio perché Formazione “aggiuntiva” non è sostitutiva della Formazione generale e specifica in qualità di lavoratore.
  • Al contrario un Preposto che frequenta il corso di aggiornamento come Preposto, automaticamente si aggiorna anche come lavoratore.

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Da sottolineare che:

  • Il Dirigente per la sicurezza non è necessariamente un Dirigente aziendale, esattamente come non è un Preposto un Capo Reparto che non sia stato individuato e formato dal Datore di Lavoro come Preposto.
  • Il Corso per Dirigente sostituisce integralmente quello per Lavoratori.

Differenza tra Informazione, Formazione e Addestramento

In ambito Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro la differenza tra Informazione, Formazione e Addestramento
è sostanziale. Come scritto in precedenza, il Datore di Lavoro deve erogare la formazione al Lavoratore entro 60 giorni dall’attivazione del rapporto di lavoro.

E nel frattempo? Come fa il Lavoratore ad essere consapevole dei rischi a cui è esposto?

Ecco che entra a pieno titolo l’addestramento, attività ripresa ed integrata dalla Legge 17 Dicembre 2021 n. 215 che, in rapporto agli specifici rischi a cui un Lavoratore è esposto, il Datore di Lavoro deve attivare immediatamente da parte di persona esperta.

Tale Addestramento prevede due punti fondamentali:

  • L’annotazione delle attività volte all’addestramento, in uno specifico Registro.
  • L’evidenza che sia stata effettuata al termine una verifica per stabilire la corretta assimilazione delle indicazioni ricevute da parte del Lavoratore.

Stando a quanto stabilito dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), si identifica l’Informazione come l’insieme delle attività aventi lo scopo di fornire conoscenze essenziali e utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi che possono occorrere sul posto di lavoro. Infine, la Formazione è il percorso di educazione atto a divulgare le conoscenze e le procedure indispensabili per quella che è la fase di acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni.

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