Dal 12/08/2026 via alla nuova normativa IMBALLAGGI PPWR

Il Regolamento (UE) 2025/40, comunemente denominato PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, introduce nuove regole relative alla progettazione, produzione, commercializzazione, utilizzo, riutilizzo e gestione a fine vita degli imballaggi.
Il Regolamento diventa applicabile per buona parte delle sue disposizioni, dal 12 agosto 2026.
Il PPWR riguarda:
- tutti gli imballaggi, vuoti o contenenti prodotti;
- tutti i materiali: plastica, carta, cartone, legno, metallo, vetro, materiali compositi ecc.;
- gli imballaggi primari, secondari, da trasporto, per il commercio elettronico e per la ristorazione;
- tutte le attività economiche, indipendentemente dal settore di appartenenza.
1. Il concetto fondamentale: conta l’attività effettivamente svolta
Il PPWR non attribuisce automaticamente gli stessi obblighi a tutte le imprese che, secondo la terminologia italiana, vengono definite genericamente “utilizzatrici di imballaggi”.
Gli obblighi dipendono da ciò che l’impresa concretamente fa:
- acquista imballaggi vuoti;
- riempie gli imballaggi con i propri prodotti;
- fa confezionare prodotti con il proprio nome o marchio;
- importa imballaggi vuoti o merci imballate;
- distribuisce o rivende prodotti imballati;
- utilizza imballaggi esclusivamente all’interno della propria attività;
- consegna imballaggi o prodotti imballati ad altre imprese o ai consumatori.
Occorre inoltre distinguere:
- il fabbricante, responsabile della conformità dell’imballaggio o del prodotto imballato;
- l’importatore e il distributore, che hanno specifici obblighi di verifica;
- il produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore – EPR, individuato in relazione al Paese nel quale l’imballaggio viene reso disponibile per la prima volta.
Vediamo alcuni esempi concreti:
2. Impresa che acquista merci già imballate in Italia per utilizzarle internamente
L’impresa che acquista in Italia prodotti già imballati esclusivamente per utilizzarli nella propria attività, senza rivenderli nella stessa forma ricevuta, è normalmente un utilizzatore finale professionale.
In linea generale, tale impresa:
- non deve predisporre la dichiarazione UE di conformità dell’imballaggio;
- non deve svolgere la valutazione di conformità del packaging;
- non assume, per il solo fatto di ricevere la merce, il ruolo di fabbricante o importatore;
- deve continuare a gestire correttamente i rifiuti di imballaggio prodotti, effettuando la raccolta differenziata e conferendoli mediante soggetti autorizzati.
Rimangono applicabili gli ordinari obblighi ambientali relativi alla classificazione, deposito temporaneo, tracciabilità e conferimento dei rifiuti.
3. Impresa che acquista imballaggi vuoti e li riempie con i propri prodotti
È il caso, ad esempio, dell’impresa che acquista:
- scatole, cartoni e film estensibile;
- bottiglie, flaconi, taniche o fusti;
- sacchi, vaschette o barattoli;
- pallet, casse o altri imballaggi da trasporto;
e li utilizza per confezionare o spedire i propri prodotti.
Quando il prodotto imballato viene commercializzato con il nome o il marchio dell’impresa, quest’ultima può assumere il ruolo di fabbricante del prodotto imballato e diventare responsabile della conformità dell’unità di imballaggio completa.
La valutazione deve riguardare l’imballaggio nel suo complesso: per esempio bottiglia, tappo, etichetta, sigillo e altri componenti devono essere considerati come un’unica configurazione di packaging. La documentazione fornita dai produttori dei singoli componenti costituisce il supporto tecnico necessario, ma non sempre sostituisce la dichiarazione relativa all’imballaggio finale.
L’impresa dovrà pertanto:
- identificare le diverse configurazioni di imballaggio utilizzate;
- richiedere ai fornitori le informazioni tecniche e le prove necessarie;
- verificare la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili;
- predisporre e sottoscrivere, quando ricopre il ruolo di fabbricante, la dichiarazione UE di conformità;
- predisporre e conservare la documentazione tecnica;
- garantire la tracciabilità mediante codici, lotti o altri elementi identificativi;
- riportare i propri dati identificativi sull’imballaggio, mediante supporto dati o, quando ammesso, nella documentazione di accompagnamento.
La documentazione deve essere conservata per almeno:
- 5 anni, per gli imballaggi monouso;
- 10 anni, per gli imballaggi riutilizzabili. (EUR-Lex)
Caso particolare delle microimprese
Per alcune microimprese con meno di 10 addetti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro può operare una particolare deroga, in base alla quale il fabbricante può essere individuato nel fornitore dell’imballaggio, purché ricorrano tutte le condizioni previste dal Regolamento e i soggetti siano stabiliti nello stesso Stato membro.
La deroga deve essere verificata caso per caso e non può essere applicata automaticamente. (EUR-Lex)
4. Impresa che acquista imballaggi vuoti solo per uso interno
Quando un imballaggio vuoto viene utilizzato esclusivamente all’interno dell’organizzazione e non viene ceduto, venduto o consegnato a terzi, l’impresa generalmente non effettua una “messa a disposizione sul mercato”.
Occorre però prestare attenzione quando l’imballaggio viene successivamente utilizzato per:
- spedire merci ai clienti;
- trasferire prodotti ad altre sedi;
- consegnare materiali ad altre imprese;
- distribuire prodotti anche gratuitamente.
In tali casi l’imballaggio o il prodotto imballato può essere considerato messo a disposizione sul mercato e possono trovare applicazione gli obblighi del fabbricante, dell’operatore economico o, in prospettiva, gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi da trasporto.
Ai fini della disciplina italiana CONAI, inoltre, l’acquisto e l’utilizzo di imballaggi vuoti possono comportare obblighi di adesione, applicazione o gestione del Contributo ambientale, indipendentemente dalla qualificazione PPWR. (Conai)
5. Impresa che importa imballaggi vuoti da Paesi extra-UE
L’impresa che introduce nell’Unione europea imballaggi vuoti provenienti da un Paese extra-UE assume normalmente il ruolo di importatore.
Prima di commercializzare o utilizzare tali imballaggi deve verificare che il fabbricante extra-UE abbia:
- effettuato la valutazione di conformità;
- predisposto la documentazione tecnica;
- redatto la dichiarazione UE di conformità;
- rispettato i requisiti di composizione e progettazione;
- apposto le informazioni identificative e di tracciabilità richieste.
L’importatore deve inoltre indicare il proprio nome, denominazione commerciale e recapito e conservare copia della dichiarazione e della documentazione richiesta.
L’importazione può comportare anche la qualifica di produttore ai fini EPR e gli obblighi italiani relativi a CONAI, dichiarazioni periodiche e Contributo ambientale.
6. Impresa che importa prodotti già imballati da Paesi extra-UE
L’impresa che importa merci imballate da Paesi extra-UE deve verificare la conformità non soltanto del prodotto, ma anche del relativo imballaggio.
L’importatore deve accertare, prima dell’immissione sul mercato europeo, la presenza della documentazione di conformità e delle informazioni obbligatorie e deve evitare di commercializzare prodotti quando abbia motivo di ritenere che l’imballaggio non sia conforme.
In Italia l’importazione di merci imballate continua inoltre a comportare gli adempimenti CONAI relativi agli imballaggi pieni importati, compresa la dichiarazione del Contributo ambientale secondo le procedure applicabili.
7. Impresa che acquista prodotti imballati da un altro Stato dell’Unione europea
L’impresa che acquista prodotti imballati da un altro Stato membro e li rende disponibili per la prima volta sul mercato italiano può assumere:
- il ruolo di distributore ai fini della conformità del prodotto;
- il ruolo di produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore in Italia.
Prima della distribuzione dovrà esercitare la dovuta diligenza, verificando, secondo le tempistiche di operatività dei diversi obblighi:
- l’identificazione del fabbricante e dell’importatore;
- le informazioni e le etichette previste;
- l’eventuale registrazione del produttore nel registro nazionale;
- l’assenza di evidenti non conformità;
- il mantenimento della conformità durante deposito e trasporto.
Sono inoltre da verificare gli obblighi CONAI relativi agli imballaggi pieni provenienti dall’estero.
8. Impresa che si limita a rivendere prodotti imballati acquistati in Italia
Il distributore o rivenditore non deve normalmente redigere una nuova dichiarazione UE di conformità, salvo che:
- commercializzi il prodotto o l’imballaggio con il proprio nome o marchio;
- modifichi l’imballaggio in modo tale da poterne compromettere la conformità;
- effettui un riconfezionamento sostanziale;
- si presenti sul mercato come fabbricante.
Il distributore deve comunque:
- verificare le informazioni essenziali previste;
- non commercializzare imballaggi di cui conosca o sospetti la non conformità;
- conservare e movimentare i prodotti senza comprometterne la conformità;
- collaborare con le autorità di vigilanza.
9. Requisiti da considerare già dal 12 agosto 2026
A decorrere dalla piena applicazione del PPWR, la documentazione di conformità dovrà inizialmente dimostrare, in particolare:
- il rispetto del limite complessivo di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente;
- per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, il rispetto dei limiti relativi alle sostanze PFAS;
- per gli imballaggi dichiarati riutilizzabili, il rispetto dei requisiti di progettazione, durata, possibilità di ricondizionamento e inserimento in un sistema di riutilizzo.
Per gli imballaggi a contatto con alimenti, dal 12 agosto 2026 non potranno essere immessi sul mercato imballaggi con concentrazioni pari o superiori alle soglie PPWR relative ai PFAS, salvo le specifiche modalità di misurazione e le eccezioni previste.
10. Adempimenti operativi consigliati alle imprese
Entro il 12 agosto 2026 è opportuno che ogni impresa:
A. Censisca gli imballaggi
Predisporre un elenco contenente almeno:
- tipologia e codice interno;
- materiale e peso;
- componenti dell’unità di imballaggio;
- fornitore e Paese di provenienza;
- utilizzo interno, vendita, spedizione o importazione;
- monouso o riutilizzabile;
- destinazione alimentare o non alimentare.
B. Individui il proprio ruolo
Per ogni flusso deve essere chiarito se l’impresa agisce come:
- utilizzatore finale;
- fabbricante;
- importatore;
- distributore;
- produttore ai fini EPR;
- utilizzatore di imballaggi da trasporto.
C. Aggiorni le richieste ai fornitori
Nei contratti, ordini e capitolati dovrà essere richiesta la documentazione necessaria a dimostrare:
- composizione e peso;
- rispetto dei limiti sui metalli pesanti;
- assenza o concentrazione di PFAS, quando pertinente;
- riciclabilità e contenuto di materiale riciclato;
- caratteristiche di riutilizzabilità;
- rapporti di prova, certificati e dichiarazioni tecniche;
- identificazione dei lotti e tracciabilità.
I fornitori sono tenuti a fornire al fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità. (EUR-Lex)
D. Definisca chi redige la dichiarazione UE di conformità
La dichiarazione non deve essere un documento generico riferito soltanto al materiale, ma deve consentire di identificare in maniera precisa la configurazione di imballaggio alla quale si riferisce.
Deve essere mantenuta aggiornata in caso di:
- cambio di materiale;
- cambio di fornitore;
- variazione di peso o spessore;
- modifica di tappo, etichetta, film o altri componenti;
- modifica del processo produttivo;
- aggiornamento delle norme o dei metodi di prova.
E. Verifichi la posizione CONAI
Il PPWR non elimina automaticamente gli obblighi italiani attualmente esistenti.
Devono quindi continuare a essere verificati:
- adesione a CONAI;
- categoria di iscrizione;
- applicazione del Contributo ambientale;
- dichiarazioni relative agli imballaggi vuoti o pieni importati;
- eventuali procedure semplificate;
- esenzioni o richieste di rimborso.
11. Conclusioni
L’impresa che si limita ad acquistare e utilizzare prodotti già imballati in Italia avrà, normalmente, obblighi PPWR limitati.
L’impresa che invece:
- acquista imballaggi vuoti e li riempie;
- vende prodotti con il proprio nome o marchio;
- importa imballaggi o prodotti imballati;
- riconfeziona o modifica gli imballaggi;
- introduce per prima gli imballaggi nel mercato italiano;
deve effettuare una specifica analisi del proprio ruolo e predisporre la documentazione necessaria.
Particolare attenzione deve essere riservata alla dichiarazione UE di conformità, alla documentazione tecnica, alle informazioni richieste ai fornitori, alla tracciabilità e al coordinamento con gli attuali obblighi CONAI.


