Gru a bandiera e paranchi: obbligo formativo con l’Accordo Stato-Regioni 2025

Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinisce la classificazione delle attrezzature di sollevamento. Tra le novità più rilevanti, spesso trascurate a una prima lettura, è che oltre al carroponte anche le gru a bandiera e i paranchi fissi, appartenenti alla famiglia delle gru a cavalletto, rientrano negli obblighi formativi.
Chi è coinvolto
- Operatori: devono frequentare un corso abilitante prima dell’uso
- Datori di lavoro: obbligati a garantire la formazione
- RSPP e responsabili sicurezza: devono aggiornare DVR e piano formativo
Quando scatta l’obbligo
La formazione è obbligatoria se l’attrezzatura:
- ha una portata superiore a 500 kg
- è utilizzata da personale non formato
- è presente nel DVR come attrezzatura di rischio
Il corso: durata e contenuti
Il percorso formativo è analogo a quello previsto per il carroponte:
- 4 ore di teoria: normativa, rischi, controlli, DPI
- 6 o 7 ore di pratica: manovre, emergenze, manutenzione (in base al tipo di attrezzatura)
Il corso ha validità quinquennale e deve essere erogato da enti accreditati.
Conseguenze in caso di mancata formazione
- Sanzioni amministrative
- Fermo dell’attività
- Responsabilità penale in caso di incidente
Perché è importante agire ora
Molte aziende continuano a sottovalutare le gru a bandiera, pensando che non sia necessario formare gli utilizzatori. Il nuovo Accordo chiarisce che anche queste attrezzature comportano rischi significativi e richiedono formazione specifica.
Contattaci
Hai bisogno di supporto per aggiornare il piano formativo o organizzare i corsi? Scrivici o chiamaci: ti aiutiamo a metterti in regola in modo semplice e veloce.


