Gru a bandiera e paranchi: obbligo formativo con l’Accordo Stato-Regioni 2025

Gru a bandiera e paranchi: obbligo formativo con l’Accordo Stato-Regioni 2025

Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinisce la classificazione delle attrezzature di sollevamento. Tra le novità più rilevanti, spesso trascurate a una prima lettura, è che oltre al carroponte anche le gru a bandiera e i paranchi fissi, appartenenti alla famiglia delle gru a cavalletto, rientrano negli obblighi formativi.

Chi è coinvolto

  • Operatori: devono frequentare un corso abilitante prima dell’uso
  • Datori di lavoro: obbligati a garantire la formazione
  • RSPP e responsabili sicurezza: devono aggiornare DVR e piano formativo

Quando scatta l’obbligo

La formazione è obbligatoria se l’attrezzatura:

  • ha una portata superiore a 500 kg
  • è utilizzata da personale non formato
  • è presente nel DVR come attrezzatura di rischio

Il corso: durata e contenuti

Il percorso formativo è analogo a quello previsto per il carroponte:

  • 4 ore di teoria: normativa, rischi, controlli, DPI
  • 6 o 7 ore di pratica: manovre, emergenze, manutenzione (in base al tipo di attrezzatura)

Il corso ha validità quinquennale e deve essere erogato da enti accreditati.

Conseguenze in caso di mancata formazione

  • Sanzioni amministrative
  • Fermo dell’attività
  • Responsabilità penale in caso di incidente

Perché è importante agire ora

Molte aziende continuano a sottovalutare le gru a bandiera, pensando che non sia necessario formare gli utilizzatori. Il nuovo Accordo chiarisce che anche queste attrezzature comportano rischi significativi e richiedono formazione specifica.

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