INDICAZIONI OPERATIVE SULLA FORMAZIONE LAVORATORI e PREPOSTI ALLA LUCE DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025

Approfondendo la lettura del nuovo Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 e confrontandosi con altri colleghi, iniziano ad emergere criticità operative che il legislatore si è ben guardato di evitare o almeno di semplificare.
Vogliamo infatti in questo articolo soffermarci su QUATTRO ASPETTI, precisando che ve ne sono comunque altre di criticità che magari affronteremo in un secondo momento.
- AZZERATI I GIORNI A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER EROGARE LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA AI LAVORATORI
Il nuovo Accordo Stato Regioni porta con se una conferma non di poco conto: da quando sarà pienamente operativo, quindi dal 24 Maggio 2026, decadrà la possibilità per i Datori di Lavoro di erogare la FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA AI LAVORATORI ENTRO I 60 GG DALL’ASSUNZIONE.
Abbiamo già spiegato in altri articoli come moltissimi, ancora adesso, abbiano EQUIVOCATO questa disposizione, attendendo appunto due mesi, se non oltre, prima di intervenire nella formazione del lavoratore. Non va MAI DIMENTICATO l’aspetto dell’ADDESTRAMENTO che va fornito IMMEDIATAMENTE al lavoratore neoassunto.
Tra meno di un anno, anche la FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA, dovrà essere effettuata PRIMA che il lavoratore venga esposto ai RISCHI e non DURANTE o DOPO.
Tutto questo da un lato ha una logica perchè, effettivamente, ci sono ancora aziende che “giocano” su questo lasso di tempo, lasciando il lavoratore senza alcuna formazione per mesi, se non per anni ma, dall’altro, è una assurdità perchè, concretamente, non è detto che si trovi un corso sul mercato “just in time”, a cui iscrivere i propri neoassunti.
Le aziende con dei formatori interni che si possono occupare di questo sono pochissime. E gli altri cosa fanno? Tengono il lavoratore a casa fintanto che non trovano un ente che gli eroga il corso? E se il primo corso disponibile parte, ad esempio, dopo 20 giorni che si è assunto il lavoratore, nel frattempo questo, cosa fa?
Ci auguriamo che davanti a queste palesi incongruenze, il legislatore produca rapidamente Linee Guida e Chiarimenti perchè è doveroso proteggere in ogni modo il lavoratore ma è altrettanto vero che non può sempre pagare il Datore di Lavoro di decisioni normative oscure e piene di difetti.
2) FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI
A) Lavoratore neoassunto che arriva in nuova Azienda SENZA ALCUN ATTESTATO per mille ragioni. In questo caso non c’è molto da fare e come già in passato sarà indispensabile avviare il lavoratore ad un corso completo della durata prevista per la classe di rischio Aziendale
B) Lavoratore neoassunto che arriva in Azienda CON ATTESTATI PREGRESSI. In questo caso è necessaria una attenta valutazione da parte di RSPP interno o esterno di quanto consegnato, per valutare se, OLTRE alla congruità del Codice ATECO indicato negli Attestati pregressi, ANCHE i CONTENUTI del Corso sono sovrapponibili ai rischi effettivamente presenti nella nuova Azienda.
Tra l’altro il nuovo Accordo Stato Regioni non obbliga nemmeno ad indicare dentro l’Attestato gli argomenti trattati per cui si rischia, tra breve, di ricevere un Attestato spoglio delle informazioni necessarie per capire se possa essere ritenuto valido o meno. L’ipotesi di scrivere all’Azienda precedente per chiedere il FASCICOLO del CORSO ci pare francamente un po’ troppo…anche se si rischia di dover andare in quella direzione a mali estremi.
Giova anche ricordare, sebbene si faccia fatica a crederlo, che non c’è un REALE OBBLIGO NORMATIVO per il Datore di Lavoro di CONSEGNARE L’ATTESTATO AL PROPRIO LAVORATORE. Chiamiamolo OBBLIGO MORALE ma, legge alla mano, il Datore di Lavoro che NON CONSEGNA L’ATTESTATO AL LAVORATORE, non viola alcuna norma.
In un mondo anche lavorativo ormai interconnesso e sempre più in sinergia con AI, sembra incredibile che non vi sia un sistema INFORMATICO CHE PERMETTA DI AVERE TUTTI GLI ATTESTATI DI UN LAVORATORE DENTRO UN PORTALE UFFICIALE COME ad es INAIL, Ministero del Lavoro o altro, mediante cui una Azienda, una volta assunto quel lavoratore, possa consultare ed eventuale scaricare tutti gli Attestati di questa persona, senza dover impazzire per capire che tipo di formazione fargli frequentare.
3) MODALITA’ DI COLLEGAMENTO IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA (es: Teams, Zoom, Google Meet, etc)
Ogni partecipante dovrà essere collegato ESCLUSIVAMENTE mediante un proprio computer; non sono quindi più ammesse Aule con più persone che partecipano mediante un UNICO DISPOSITIVO (es: Sala Riunioni con un unico Monitor).
NON E’ AMMESSO IL COLLEGAMENTO AL CORSO MEDIANTE SMARTPHONE.
4) AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORE E PREPOSTO
Viene chiarito che il PREPOSTO che segue il suo aggiornamento BIENNALE, gli vale ANCHE come aggiornamento LAVORATORE.
Al contrario la partecipazione del PREPOSTO ad un corso di aggiornamento QUINQUENNALE per i lavoratori, NON GLI VALE come aggiornamento PREPOSTO
Per ogni ulteriore approfondimento, potete contattarci in orario d’ufficio o al singolo Tecnico di riferimento.


