Pubblicazione Accordo Stato Regioni

Pubblicazione Accordo Stato Regioni

IMPORTANTI Novità in materia di FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Buongiorno, visto il periodo verrebbe da scrivere: Nuntio vobis gaudium magnum: habemus PACTUM.

Battute a parte, dopo oltre TRE ANNI di attesa, è stato finalmente emanato il nuovo Accordo Stato Regioni che:

  • accorpa quelli precedenti

  • modifica ed integra in modo abbastanza importante quanto era precedentemente previsto.

In allegato alla presente, aggiungiamo due pregevoli Quadri Sinottici riassuntivi (Novità e Sintesi), emessi da AIFOS sulle principali novità ma preferiamo comunque fare un elenco SINTETICO delle novità più importanti:

  1. CORSI AZIENDALI (quindi con presenza di SOLI LAVORATORI dell’Azienda): il corso può essere organizzato direttamente dall’Azienda, avvalendosi di propri soggetti formatori se presenti o di esterni. L’Attestato ai partecipanti potrà quindi essere emesso a nome dell’Azienda
  2. DATORE DI LAVORO: se non già configurato come Datore di lavoro che ricopre ANCHE l’incarico di RSPP, dovrà partecipare, ENTRO 24 MESI dalla pubblicazione del presente ACCORDO, ad un corso di formazione della durata di 16 ORE e successivi aggiornamenti QUINQUENNALI della durata di 6 ORE. Per coloro che appartengono al settore della CANTIERISTICA è previsto un Modulo AGGIUNTIVO di 6 ORE.
  3. DATORE DI LAVORO CHE RICOPRE DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP: dovrà partecipare al CORSO PER DATORI DI LAVORO di cui al punto 2 precedente della durata di 16 ore, a cui dovrà essere aggiunto un MODULO COMUNE di 8 ORE. Per i settori Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia è previsto un Modulo INTEGRATIVO di 16 ore.  Per il settore PESCA in Modulo Integrativo di 12 ORE.  Per il settore COSTRUZIONI un Modulo Integrativo di 12 ORE. Per i settori CHIMICO e PETROLCHIMICO è previsto un Modulo di 16 ore.
  4. DIRIGENTI: il corso di formazione scende da 16 a 12 ORE e successivi aggiornamenti QUINQUENNALI della durata di 6 ORE. Per coloro che appartengono al settore della CANTIERISTICA è previsto un Modulo AGGIUNTIVO di 6 ORE.
  5. PREPOSTI: il corso iniziale diventa di 12 ore anziché 8 e l’aggiornamento di 6 ore sarà BIENNALE e non più quinquennale. I PREPOSTI che hanno svolto il corso BASE o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, DEVONO SVOLGERE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO.
  6. LAVORATORI: la FORMAZIONE SPECIFICA in e-learning, finora AMMESSA PER IL SOLO RISCHIO BASSO, potrebbe essere estesa anche ai rischi MEDIO e ALTO ma solo a condizione che venga AUTORIZZATO DALLA REGIONE DI APPARTENENZA
  7. AMBIENTI CONFINATI: per lavoratori esposti a TALE RISCHIO viene introdotto obbligo di corso di 4 ore di PARTE GIURIDICA + 8 ore di PARTE PRATICA da svolgersi ENTRO 12 mesi dalla pubblicazione del presente Accordo. L’aggiornamento dovrà essere di 4 ORE ogni 5 ANNI.
  8. CARROPONTE: per lavoratori che utilizzano TALE ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO viene introdotto obbligo di corso di 4 ore di PARTE GIURIDICA + 6 O 7 ore di PARTE PRATICA (a seconda della tipologia) da svolgersi ENTRO 12 mesi dalla pubblicazione del presente Accordo. L’aggiornamento dovrà essere di 4 ORE ogni 5 ANNI.
  9. NUMERO MAX PARTECIPANTI: per le parti TEORICHE il numero si riduce a 30 anziché i 35 previsti precedentemente. Per le parti PRATICHE, dovrà esserci un rapporto 1/6 tra istruttore e partecipanti.
  10. VIDEOCONFERENZA SINCRONA (es: Zoom, Teams, etc): non è più ammesso collegarsi con lo SMARTPHONE e “classi” collegate da un unico dispositivo. Ogni partecipante dovrà collegarsi da un PROPRIO dispositivo.
  11. TEST DI USCITA: per i corsi BASE dovrà essere composta da ALMENO 30 DOMANDE con TRE risposte alternative mentre per i corsi di AGGIORNAMENTO dovranno esserci ALMENO 10 DOMANDE con TRE risposte alternative.
  12. VERIFICA EFFICACIA FORMATIVA: obbligatorio ad una certa distanza di tempo (tra 6 mesi ed 1 anno) verificare mediante Check List, Questionari o Analisi Infortuni.
  13. VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO: diventa OBBLIGATORIA per TUTTI i corsi per valutare la QUALITA’ DIDATTICA, ORGANIZZATIVA e l’UTILITA’ DEL CORSO STESSO.
  14. VALIDITA’ CORSI DI FORMAZIONE: per QUALSIASI CORSO DI FORMAZIONE, il fatto che un lavoratore non abbia fatto il corso di AGGIORNAMENTO entro la SCADENZA PREVISTA non fa perdere il diritto all’aggiornamento a condizione che non si superino i 10 ANNI.
  15. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA: per corsi CARROPONTE ed AMBIENTI CONFINATI già organizzati e conclusi, con contenuti conformi al nuovo Accordo, questi sono considerati VALIDI per cui la scadenza per gli aggiornamenti parte dalla data dell’Attestato emesso.
  16. FASCICOLO DEL CORSO: per ogni corso organizzato, il SOGGETTO FORMATORE dovrà conservare per ALMENO 10 ANNI un fascicolo contenente tutta la Documentazione relativa (Progetto Formativo – Programma del Corso – Registri – Test di Uscita).
  17. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE AI LAVORATORI CHE NON CONOSCONO LA LINGUA ITALIANA: Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Invitiamo in ogni caso a prendere attenta visione del Testo Finale dell’Accordo che a breve sarà pubblicato in G.U. ed a contattarci per gli approfondimenti del caso.